Definizioni generali
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Contraente: CONTEC s.r.l. che sottoscrive la Polizza per conto altrui.
Europ Assistance Italia: l'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1º luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Garanzia: l'assicurazione, diversa dall'assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance Italia procede al riconoscimento dell'indennizzo.
Massimale/Somma assicurata: l'esborso massimo previsto da Europ Assistance Italia in caso di sinistro.
Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti tra Europ Assistance Italia, la Contraente e l'Assicurato.
Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance Italia tramite la propria Struttura Organizzativa.
Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Europ Assistance Italia S.p.A. provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in Polizza con costi a carico di Europ Assistance Italia S.p.A.
Veicolo: per veicolo si intende quello ad uso proprio, di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, immatricolato in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.
NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1. ALTRE ASSICURAZIONI
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1910 del C.C. all'Assicurato che godesse di prestazioni/garanzie analoghe a quelle della presente assicurazione, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A.
Art. 2. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE
La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni della Legge Italiana.
Art. 3. TERMINI DI PRESCRIZIONE
Ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 c.c.
Art. 4. VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità, gli anticipi ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.
Art. 5. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
L'Assicurato si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia SpA in adempimento a quanto previsto nel contratto assicurativo, del contenuto dell'Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy) sopra riportata e ad acquisire dagli stessi il consenso al trattamento per fini assicurativi effttuato da Europ Assistance Italia S.p.A.
SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Furto: il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Guasto: il danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali. Non si considerano
guasto la foratura dello pneumatico, la rottura delle chiavi, l'esaurimento della batteria.
Incendio: la combustione, con fiamma, del Veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
Rapina: il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Art. 6. SOGGETTI ASSICURATI
è assicurato: il proprietario del Veicolo i cui dati siano stati comunicati ad Europ Assistance Italia dalla Contraente.
Art. 7. OGGETTO E OPERATIVITà DELL'ASSICURAZIONE
La prestazione è fornita fino a tre volte durante il periodo di durata della Polizza.
Non sono coperti i veicoli utilizzati in attività di noleggio a breve termine, taxi, autoscuole, per attività sportive e per emergenze (ambulanze e mezzi di soccorso).
PRESTAZIONE
Art. 7.1 SOCCORSO STRADALE
Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incendio, incidente, furto parziale o tentato, smarrimento/rottura chiavi, foratura pneumatici, esaurimento batteria, errato rifornimento o mancato avviamento in genere, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del Veicolo stesso dal luogo dell'immobilizzo al più vicino centro di assistenza autorizzato Europ Assistance Italia, al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice o all'officina meccanica più vicina, oppure, per i soli Sinistri avvenuti in Italia, al punto indicato dall'Assicurato entro i massimali di seguito indicati.
Massimale: Europ Assistance Italia terrà a proprio carico le spese relative al Soccorso Stradale di Euro 110,00 per Sinistro oppure per un massimo di 90 Km. (tra andata e ritorno) per sinistro avvenuto sia Italia che all'Estero.
Esclusioni: sono escluse dalla Prestazione:
- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del Veicolo;
- le spese per il traino, nel caso in cui il Veicolo abbia subito l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori delle rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuoristrada).
Art. 8. ESTENSIONE TERRITORIALE
La prestazione di Soccorso Stradale avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
Art. 9. ESTENSIONE TERRITORIALE
Europ Assistance non è tenuta a fornire prestazioni per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:
- non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del Veicolo a norma delle disposizioni di Legge in vigore;
- uso improprio del Veicolo;
- partecipazione del Veicolo a gare motociclistiche e relative prove ed allenamenti;
- guerra, terremoti, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- frode o possesso illegale del Veicolo;
- abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e di allucinogeni;
- tentato suicidio o suicidio;
Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
Si considerano tali i Paesi indicati nel sito http://www.ihs.com/info/all/jccwatchlist.aspx, che riportano un grado di Rischio uguale o superiore a 4.0. Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia. Le Prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari. Non è possibile inoltre erogare Prestazioni ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.
Art. 10. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle Prestazioni di Assistenza, ai sensi dell'art. 1915 C.C..
Art. 11. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITà
Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è fornita la Prestazione.
Art. 12. DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE
Per ciascun Veicolo assicurato la copertura decorre dalle ore 24.00 del giorno successivo alla data di trasmissione della targa del veicolo e dell'identificativo del turbocompressore montato/smontato da parte dell'officina e/o ricambista autorizzata con una durata pari a 365 giorni. è escluso ogni tacito rinnovo.
SEZIONE II - ASSICURAZIONE PERDITE PECUNIARIE
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
Art. 13. SOGGETTI ASSICURATI
è assicurata: l'officina e/o ricambista cliente della Contraente.
Art. 14. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Europ Assistance si impegna, con i limiti previsti in polizza, a risarcire, IVA inclusa, le perdite pecuniarie subite dal soggetto assicurato, entro il limite massimo di Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo, che siano conseguenza dello smontaggio e del montaggio del turbocompressore/turbina di CONTEC, a seguito della rottura e/o malfunzionamento dello stesso, tenendo indenne il proprietario del veicolo sul quale è stato montato un turbocompressore di CONTEC, del costo della sola manodopera, dei ricambi di usura e dei materiali di consumo, entro il limite di massimale di cui sopra.
Art. 15. OPERATIVITà DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione vale a condizione che l'officina e/o ricambista abbia:
- comunicato i dati del Veicolo ad Europ Assistance Italia;
- inoltrato a Europ Assistance Italia il documento che attesta il corretto montaggio secondo la procedura di CONTEC.
Art. 16. ESTENSIONE TERRITORIALE
La garanzia Guasti Meccanici avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
Art. 17. DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE
Per la presente copertura è escluso tutto quanto non previsto all'articolo "Oggetto dell'Assicurazione" e nello specifico:
- turbocompressori e guarnizioni necessarie alla sostituzione;
- turbocompressori venduti per applicazioni industriali;
- i servizi di normale manutenzione;
- turbocompressori per veicoli oltre le 3,5 tonnellate;
- turbine per applicazioni speciali tipo da "tuning" o per aumentare le prestazioni;
- turbine che equipaggiano il motore PSA 1.6 tdci (Garrett 753420-5006S / Mitsubishi 49173-07506);
- gli immobilizzi del Veicolo determinati da controlli, dal montaggio di accessori, come pure da interventi di carrozzeria/meccanica determinati da usura;
- la normale usura o rottura da deterioramento.
Art. 18. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
n caso di sinistro, l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 C.C., dovrà effettuare, entro tre giorni dell'avvenuto sinistro, una denuncia - accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri". Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita al diritto alla prestazione ai sensi dell'art. 1915 C.C.
Art. 19. DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA
Per ciascun Veicolo assicurato la garanzia decorre dalle ore 24.00 della data di emissione della fattura da parte dell'officina e/o ricambista autorizzata con una durata pari a 365 giorni. è escluso ogni tacito rinnovo.
Privacy
SCHEMA GENERALE DI INFORMATIVA A NORMA DELL'ART. 13, D. LGS. 30.06.2003, Nº196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. N. 196/2003 in materia di privacy, La informiamo che i suoi dati personali vengono trattati con strumenti manuali ed informatici e per le finalità relative alla gestione del rapporto contrattuale e precontrattuale, nonché per l'adempimento di obblighi fiscali, contabili e amministrativi, oltre a quelli imposti dalle vigenti disposizioni di legge.
La presente informativa è resa per la raccolta dei dati direttamente presso CONTEC s.r.l. e Europ Assistance Italia SpA (articolo 13, primo comma). Il conferimento dei dati è generalmente facoltativo, ma l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto o la mancata prosecuzione del rapporto. I dati di cui sopra non verranno diffusi, ma potranno essere eventualmente comunicati a banche ed istituti di credito, ente poste e/o società di recapito della corrispondenza; società, professionisti e/o associazioni che forniscono servizi amministrativi, assicurativi, contabili, fiscali, assicurativi, ecc..
All'interno delle nostre società possono venire a conoscenza dei Suoi dati soltanto i dipendenti ed i collaboratori da noi incaricati di effettuare operazioni di trattamento dei dati.
A norma dell'art. 7 del Codice, oltre alle informazioni riportate in questa informativa, ha diritto di avere conferma, in modo intelligibile e gratuito, dell'esistenza o meno di Suoi dati presso di noi; di ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o loro blocco/cancellazione per violazione di legge o cessata necessità di conservazione; di opporsi al trattamento per motivi legittimi o al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato, comunicazioni commerciali.
I menzionati diritti potranno essere esercitati facendone apposita richiesta scritta al titolare del trattamento dei dati. Titolare del trattamento è Giorgio Moffa dell'azienda CONTEC s.r.l.
CONDIZIONI POLIZZA EUROP ASSISTANCE - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Mod. 15126
Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy)
La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene i Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine di prestare i servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti (cd fini assicurativi), ivi compresi l'adempimento dei correlati obblighi normativi e la prevenzione di eventuali frodi assicurative.
I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da Lei forniti od acquisiti da terzi, saranno trattati in Italia o all'estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa.
Sempre nell'ambito del servizio assicurativo prestato, i Suoi dati, potranno essere inoltre comunicati ove necessario a soggetti, privati e pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in Italia o all'estero. I Suoi dati non saranno diffusi.
Senza i suoi dati - alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo di legge - non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi. Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati presso di noi ed, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione) rivolgendosi al Responsabile ex art. 7:
Europ Assistance Italia SpA
Ufficio Protezione Dati, Piazza Trento, 8 - 20135 Milano
UfficioProtezioneDati@europassistance.it
Sul sito della Società troverà l'elenco aggiornato dei Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati, nonché le politiche di privacy della nostra Società.
1 Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
2 Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, auto.cine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
3 Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori e organismi associativi/consortili (ad es: ANIA) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.